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[1]La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione o iscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'iscrizione, indicandone i motivi, non piu' tardi di tre giorni da quello, in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

[2]Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 36, 40 e 46, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art35 · fonte del testo