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[1]Entro il giorno 30 aprile la Commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti alla segreteria del Comune, insieme a tutti i documenti. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

[2]Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco e nei modi stabiliti dall'art. 35, debbono essere notificate agli interessati entro il 20 maggio.

[3]Gli elenchi definitivamente approvati debbono esse depositati nella segreteria del Comune, non piu' tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco da' notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

[4]Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformita' degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori inscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

[5]Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al R. procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia.

[6]La lista permanente rettificata del Comune o, nei Comuni divisi fra piu' collegi, quella di ciascun collegio sara' depositata nella segreteria comunale fino al 31 maggio ed ogni cittadino avra' diritto di prenderne cognizione.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art40 · fonte del testo