Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 99 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il ricorso con i relativi documenti si dovra', a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sara' decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.
tolto: Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da L. 50 a 100.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art45 · fonte del testo