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[1]Il ricorso con i relativi documenti si dovra', a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sara' decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

[2]Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da L. 50 a 100.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art45 · fonte del testo