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[1]Il pubblico ministero comunichera' immediatamente al presidente della Commissione elettorale comunale le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

[2]La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello puo' essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non e' necessario il ministero di avvocato.

[3]Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'.

[4]Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art46 · fonte del testo