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[1]Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito, prescritto dall'art. 521 del codice di procedura civile, o dalle spese di cancelleria.

[2]Gli agenti delle imposte dirette per gli effetti, di cui negli articoli 36 e 44, hanno obbligo di rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro, che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art48 · fonte del testo