Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 175 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

tolto: Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sara' conservata negli archivi della prefettura.

tolto: La lista del Comune o, nei Comuni divisi fra piu' collegi, le liste di ciascuno di questi devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

tolto: I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

tolto: Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualita' di elettore politico o amministrativo o l'una e l'altra.

tolto: La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonche' l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'art. 42.

tolto: Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del Comune o del collegio e le liste degli elettori delle sezioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art49 · fonte del testo