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[1]Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

[2]Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sara' conservata negli archivi della prefettura.

[3]La lista del Comune o, nei Comuni divisi fra piu' collegi, le liste di ciascuno di questi devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

[4]I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

[5]Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualita' di elettore politico o amministrativo o l'una e l'altra.

[6]La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonche' l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'art. 42.

[7]Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del Comune o del collegio e le liste degli elettori delle sezioni.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art49 · fonte del testo