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[1]Il reparto del numero dei deputati per ogni Provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il riparto e' fatto in proporzione della popolazione delle Provincie e dei collegi accertata col censimento medesimo.
[2]I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, Mandamenti, Circondari e Provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
