Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 81 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I collegi elettorali sono convocati dal Re.
tolto: Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, si dove procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del presidente della Camera dei deputati, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza.
tolto: Dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del R. decreto di convocazione del collegio alla domenica stabilita per l'elezione devono decorrere almeno venti giorni.
tolto: Il sindaco del Comune capoluogo del collegio da' notizia del decreto al pubblico con apposito manifesto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art55 · fonte del testo