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[1]I collegi elettorali sono convocati dal Re.

[2]Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, si dove procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del presidente della Camera dei deputati, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza.

[3]Dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del R. decreto di convocazione del collegio alla domenica stabilita per l'elezione devono decorrere almeno venti giorni.

[4]Il sindaco del Comune capoluogo del collegio da' notizia del decreto al pubblico con apposito manifesto.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art55 · fonte del testo