Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La Commissione provinciale trasmette le liste, di cui all'art. 42, alla competente Commissione elettorale comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
