Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo se quegli, che domanda l'iscrizione nelle liste, non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.
tolto: Per gli effetti, di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 32 per la revisione delle liste elettorali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art6 · fonte del testo