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[1]L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo se quegli, che domanda l'iscrizione nelle liste, non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

[2]Per gli effetti, di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 32 per la revisione delle liste elettorali.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art6 · fonte del testo