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Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio la Commissione elettorale comunale accerta l'esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'art. 70, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri puo' ricorrere al prefetto perche', ove ne sia il caso, provveda a norma dell'art. 33.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art60 · fonte del testo