Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio la Commissione elettorale comunale accerta l'esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'art. 70, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri puo' ricorrere al prefetto perche', ove ne sia il caso, provveda a norma dell'art. 33.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
