Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. 293 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente designati dal primo presidente della Corte di appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, fra i magistrati, anche del pubblico ministero, compresi nel distretto della Corte stessa, ma non elettori nel collegio, di quattro scrutatori e di un segretario.

tolto: In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e vice presidente delle sezioni di un collegio, dove non siano elettori, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del R. esercito e dell'armata, di riserva od a riposo, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice cancellieri, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari, nonche' i notai, giudici conciliatori e vice conciliatori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa.

tolto: La enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza per la designazione.

tolto: Per procedere a queste designazioni il presidente della Corte di appello deve in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni a mezzo dei funzionari da lui dipendenti.

tolto: Delle designazioni, di cui sopra, e' data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli uffiziali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

tolto: Al presidente ed al vice presidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennita' di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2ª categoria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art61 · fonte del testo