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[1]In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente designati dal primo presidente della Corte di appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, fra i magistrati giudicanti od inquirenti compresi nel distretto della Corte stessa, ma non elettori nel collegio, di quattro scrutatori e di un segretario.

[2]In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e vice presidente delle sezioni di un collegio, dove non siano elettori, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del R. esercito e dell'armata, di riserva od a riposo, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice cancellieri, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari, nonche' i notai, giudici conciliatori e vice conciliatori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa.

[3]La enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza per la designazione.

[4]Per procedere a queste designazioni il presidente della Corte di appello deve in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni a mezzo dei funzionari da lui dipendenti.

[5]Delle designazioni, di cui sopra, e' data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli uscieri di pretura o dell'ufficio di conciliazione.

[6]Al presidente ed al vice presidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennita' di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2ª categoria.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 12 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art61 · fonte del testo