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[1]Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio, ogni candidato, che sia il deputato uscente del collegio o pel quale sia stata fatta la dichiarazione, di cui al seguente articolo, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica ha diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio, compresi nella lista dei giurati od il possesso di una delle condizioni contemplati negli articoli 3 e 4. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni e' presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

[2]E' condizione per l'esercizio dell'anzidetto diritto di designazione la presentazione, contemporanea alla designazione dei rappresentanti, del tipo della scheda, parimente autenticato da notaio, da introdursi nella busta a norma dell'art. 79. Detto tipo puo' portare stampato un contrassegno anche figurato o colorato e sara' annesso al verbale degli uffici delle sezioni e dell'ufficio centrale.

[3]Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimita' dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e puo' fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Pero' il presidente, uditi gli scrutatori, puo' con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 12 luglio 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art65 · fonte del testo