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[1]Ai fini della rappresentanza, di cui al precedente articolo, la candidatura di chi non sia il deputato uscente del collegio deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno duecento e non piu' di trecento elettori inscritti nelle liste del collegio indicate negli articoli 42 e 43, e depositata non piu' tardi delle ore dodici del giovedi' precedente l'elezione presso la prefettura della Provincia. Questa ne rilascia ricevuta e la trasmette tosto alla Commissione elettorale provinciale, che, dopo aver constatato in base alla lista, di cui al secondo comma dell'art. 49, che la dichiarazione sia debitamente sottoscritta dal numero di elettori richiesto, ne da' immediatamente notizia alle Commissioni elettorali comunali del collegio.

[2]La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternita' del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie giudiziarie, che vi appone anche l'indicazione del Comune, nelle cui liste dichiarano di essere inscritti. Il relativo onorario del notaio sara' di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore puo' sottoscrivere per piu' di una candidatura; i contravventori sono puniti con multa sino a lire 500 o con la detenzione sino a tre mesi.

[3]Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stesa delle forme indicate all'articolo 23, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

[4]La dichiarazione di candidatura deve indicare il nome, cognome, paternita' e luogo di nascita del candidato.

[5]In tutti i casi di omonimia tra il deputato uscente o tra un candidato, di cui nei comma precedenti, ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome dovranno presumersi dati rispettivamente al deputato uscente o al candidato sopradetto.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art66 · fonte del testo