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[1]Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 126 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

[2]Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art67 · fonte del testo