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Le imposte, di cui nel n. 1 dell'art. 5, si imputano a favore di chi abbia la piena proprieta' dello stabile; se la nuda proprieta' trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
