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[1]Il presidente della sezione e' incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli puo' disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
[2]La forza non puo', senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.
[3]Pero', in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.
[4]Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.
[5]Il presidente puo', di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
[6]Le autorita' civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui e' sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
[7]Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali il presidente, uditi gli scrutatori, puo' con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 12 luglio 1913
