Art. 86 — Sono nulli i voti quando: 1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 58, ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 75, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede; 2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'articolo 85, numero 4; 3° le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimano per più di un candidato o non siano uguali alla scheda tipo di cui all'art. 65, o contengano altre indicazioni, ovvero contengano indicazioni non ammesse dal terzo comma dell'art. 79 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta, segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante; 4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'art. 79, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
