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[1]Se un elettore riscontra che e' deteriorata la busta consegnatagli ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza, la deteriora, puo' chiederne al presidente una seconda contro restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto «busta deteriorata» con la sua firma.

[2]Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonche' col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'articolo 75. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'articolo 79, e' annotata la consegna della nuova busta.

[3]In egual modo si provvede nel caso, in cui l'ufficio verifichi che una busta e' deteriorata.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 12 luglio 1913

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art81 · fonte del testo