Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il presidente, in conformita' dei risultati accertati dall'ufficio centrale, deve proclamare eletto colui, che ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e piu' della meta' dei suffragi dati dai votanti.
tolto: Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli, di cui e' dichiarata la nullita' a termini dell'art. 86.
tolto: Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e da' immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art91 · fonte del testo