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[1]L'appello deve essere terminato non piu' tardi delle ore tredici. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.
[2]Gli elettori, che si presentano dopo l'appello, ricevono dal presidente la busta e votano nel modo indicato negli articoli precedenti.
[3]La votazione resta aperta fino alle ore sedici. Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prender nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare nell'ordine con cui ne e' stata presa nota: nessun altro elettore che sopraggiunga puo' essere ammesso alla votazione. Alle ore diciassette nessun elettore puo' piu' votare.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 12 luglio 1913
