Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((L'appello deve essere terminato non piu' tardi delle ore Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista)).
[2]Gli elettori, che si presentano dopo l'appello, ricevono dal presidente la busta e votano nel modo indicato negli articoli precedenti.
[3]((La votazione deve restare aperta fino alle ore diciassette. Se alle ore diciassette siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore venti. Dopo le ore venti nessun elettore puo' piu' votare)).
Testo in vigore dal 12 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
