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[1]Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale colle buste e carte, di cui all'art. 85, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

[2]Qualora non siasi adempiuto a quanto e' prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale puo' far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art89 · fonte del testo