Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1921 al 16 dicembre 2009. 59 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Chiunque essendo depositarlo o custode in polveriere, laboratori caserme ed altri luoghi di pubblico, o privato deposito, o detentore a qualsiasi titolo di bombe a mano, ordigni esplosivi od incendiari, o materie esplodenti ne faciliti la sottrazione per imprudenza, negligenza od inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, e' punito con la detenzione estensibile da sei mesi a tre anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-31;1175~art3 · fonte del testo