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Chiunque essendo depositarlo o custode in polveriere, laboratori caserme ed altri luoghi di pubblico, o privato deposito, o detentore a qualsiasi titolo di bombe a mano, ordigni esplosivi od incendiari, o materie esplodenti ne faciliti la sottrazione per imprudenza, negligenza od inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, e' punito con la detenzione estensibile da sei mesi a tre anni.
Testo in vigore dal 6 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
