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L'esecuzione delle condanne inflitte pei reati previsti nei precedenti articoli non puo' essere sospesa a norma dell'articolo 423 del Codice procedura penale.

Testo in vigore dal 6 settembre 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-31;1175~art4 · fonte del testo