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[1]Per le spese di ogni genere occorrenti per i concorsi nazionali disposti con gli articoli 1 e 2; per il funzionamento, nei riguardi delle attivita' di cui alla presente legge, degli organi che in ogni Provincia sostituiscono a norma, dell'articolo precedente, le soppresse Commissioni provinciali per la propaganda granaria; per la dimostrazione pratica, prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-1V, n. 562; per la partecipazione degli Enti e delle Associazioni a carattere nazionale alle attivita' per l'incremento della produzione cerealicola, a sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, convertito in legge con la legge 15 aprile 1938-XVI3 n. 553, nonche' per le gare e i concorsi locali, previsti dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, saranno iscritti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli stanziamenti di L. 9.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44, 1944-45 e di lire 5.000.000 nell'esercizio finanziario 1945-1946.
[2]Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1939-40, lo stanziamento di L. 6.512.000 disposto con l'art. 4 del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, convertito in legge con la legge 11 aprile 1938-XVI, n. 553, gia' aumentato in un milione di lire con l'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 178, in dipendenza della proroga della durata del concorso nazionale di frutticoltura, e' elevato a L. 9.500.000. 1
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia Diserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1939-XVII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Ciano - Rossoni - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 18 settembre 1942, n. 1204
1Il Regio D.L. 18 settembre 1942, n. 1204 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli stanziamenti disposti con l'art. 4 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951, per gli esercizi finanziari 1943-44, 1944-45 e 1945-46, sono aumentati di L. 1.500.000 ciascuno".
Testo in vigore dal 28 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009
