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[1]Per le spese di ogni genere occorrenti per i concorsi nazionali disposti con gli articoli 1 e 2; per il funzionamento, nei riguardi delle attivita' di cui alla presente legge, degli organi che in ogni Provincia sostituiscono a norma, dell'articolo precedente, le soppresse Commissioni provinciali per la propaganda granaria; per la dimostrazione pratica, prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-1V, n. 562; per la partecipazione degli Enti e delle Associazioni a carattere nazionale alle attivita' per l'incremento della produzione cerealicola, a sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, convertito in legge con la legge 15 aprile 1938-XVI3 n. 553, nonche' per le gare e i concorsi locali, previsti dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, saranno iscritti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli stanziamenti di L. 9.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44, 1944-45 e di lire 5.000.000 nell'esercizio finanziario 1945-1946.

[2]Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1939-40, lo stanziamento di L. 6.512.000 disposto con l'art. 4 del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, convertito in legge con la legge 11 aprile 1938-XVI, n. 553, gia' aumentato in un milione di lire con l'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 178, in dipendenza della proroga della durata del concorso nazionale di frutticoltura, e' elevato a L. 9.500.000. 1

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia Diserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1939-XVII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Ciano - Rossoni - Di Revel

[7]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio D.L. 18 settembre 1942, n. 1204

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Il Regio D.L. 18 settembre 1942, n. 1204 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli stanziamenti disposti con l'art. 4 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951, per gli esercizi finanziari 1943-44, 1944-45 e 1945-46, sono aumentati di L. 1.500.000 ciascuno".

Testo in vigore dal 28 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 ottobre 1942

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1939 al 28 ottobre 1942. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… granaria; per la dimostrazione pratica, prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-tolto: 111aggiunto: III, n. 1313, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-1V, n. 562; …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio D.L. 18 settembre 1942, n. 1204

    Il Regio D.L. 18 settembre 1942, n. 1204 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli stanziamenti disposti con l'art. 4 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951, per gli esercizi finanziari 1943-44, 1944-45 e 1945-46, sono aumentati di L. 1.500.000 ciascuno".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;951~art4 · fonte del testo