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[1]Per le spese di ogni genere occorrenti per i concorsi nazionali disposti con gli articoli 1 e 2; per il funzionamento, nei riguardi delle attivita' di cui alla presente legge, degli organi che in ogni Provincia sostituiscono a norma, dell'articolo precedente, le soppresse Commissioni provinciali per la propaganda granaria; per la dimostrazione pratica, prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-111, n. 1313, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-1V, n. 562; per la partecipazione degli Enti e delle Associazioni a carattere nazionale alle attivita' per l'incremento della produzione cerealicola, a sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, convertito in legge con la legge 15 aprile 1938-XVI3 n. 553, nonche' per le gare e i concorsi locali, previsti dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, saranno iscritti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli stanziamenti di L. 9.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44, 1944-45 e di lire 5.000.000 nell'esercizio finanziario 1945-1946.
[2]Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1939-40, lo stanziamento di L. 6.512.000 disposto con l'art. 4 del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, convertito in legge con la legge 11 aprile 1938-XVI, n. 553, gia' aumentato in un milione di lire con l'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 178, in dipendenza della proroga della durata del concorso nazionale di frutticoltura, e' elevato a L. 9.500.000.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia Diserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1939-XVII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Ciano - Rossoni - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 28 ottobre 1942
