Art. 45Efficacia degli accordi

L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' sostituito dal seguente: "Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza puo' essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali". E' fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. E' fatto altresi' divieto di corrispondere somme per buona entrata. In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari.

Testo vigente dal 5 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art45 · fonte su Normattiva