Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1948 al 26 giugno 1949. Leggi il testo vigente →
Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge debbono proporsi, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla fine dell'annata agraria. Per le controversie in materia di contratti di affitto di terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno o di margheria per l'alpeggio o per lo sverno del bestiame o di vendita delle erbe per il pascolo, il termine decorre dalla scadenza del contratto. Il termine decorre invece dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso che a tale data il contratto sia gia' scaduto.
Testo in vigore dal 8 settembre 1948 al 26 giugno 1949
