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Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge debbono proporsi, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla fine dell'annata agraria. Per le controversie in materia di contratti di affitto di terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno o di margheria per l'alpeggio o per lo sverno del bestiame o di vendita delle erbe per il pascolo, il termine decorre dalla scadenza del contratto. Il termine decorre invece dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso che a tale data il contratto sia gia' scaduto.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 giugno 1949, n. 321
1La L. 3 giugno 1949, n. 321 ha disposto (con l'art. 3) che "Il termine per la presentazione delle domande alle sezioni specializzate dei tribunali, per la decisione delle controversie in materia di affitto di fondi rustici e di vendita di erbe per il pascolo, fissato nell'art. 10 della, legge 18 agosto 1948, n. 1140, e' prorogato fino a sessanta giorni dalla deliberazione delle Commissioni tecniche provinciali e non puo' in ogni caso essere inferiore a quello stabilito dalla, suddetta legge."
Testo in vigore dal 26 giugno 1949 al 22 dicembre 2008
