Lo Stato corrispondera', a partire dall'esercizio finanziario 1953-54, un contributo annuo di lire 25.000.000 all'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, istituito con legge 23 febbraio 1952, n. 101, per l'attuazione delle opere cui questo) deve provvedere per quanto disposto dall'art. 1 della legge stessa.
Testo vigente dal 10 aprile 1954
