Il primo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1952, n. 101, concernente l'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, e' sostituito dal seguente: E' istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio".
Testo vigente dal 21 marzo 1958
