Il primo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1952, n. 101, concernente l'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, e' sostituito dal seguente: E' istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio".

Testo vigente dal 21 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-01;167~art1 · fonte del testo