All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1966, con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', e con riduzione dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-14;358~art3 · fonte su Normattiva