Contributo straordinario all'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo"
Art. 2
Col contributo di cui al precedente articolo si intende estinto ogni e qualsiasi diritto dell'Ente stesso, nei confronti dello Stato, ad indennizzi od indennita' per danni di guerra e di requisizione di beni per fatti connessi allo stato di guerra.
Testo vigente dal 21 luglio 1956
