Il Ministero delle finanze autorizza l'istituto di credito agrario per la Sardegna a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ti sensi del precedente art. 4, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 3, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Testo vigente dal 22 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;154~art5 · fonte del testo