La provvigione di cui al precedente art. 10 e l'aggio che l'Istituto deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato al rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nel rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'istituto, mensilmente con la osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze alle quali l'Istituto di credito agrario per la Sardegna dichiara fin d'ora di aderire. Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori, il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Sassari ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potre' superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'istituto e' tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.
Testo vigente dal 22 aprile 1950
