L'Istituto di credito agrario per la Sardegna si obbliga di istituire, a proprie spese, un magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la propria sede centrale di Sassari ed un magazzino ausiliario presso la sede di Cagliari, quali centri di distribuzione dei valori stessi. Il Ministero delle finanze, al momento della entrata in vigore della presente convenzione, dotera' i detti magazzini di una scorta di valori bollati per un importo complessivo di L. 120.000.000, come da apposito dettagliato elenco firmato dal rappresentanti delle parti contraenti. L'ammontare di detta dotazione potra' essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati effettuate dall'Istituto.

Testo vigente dal 22 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;154~art3 · fonte del testo