Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 10 e' stato tenuto conto del costo presuntivo del servizio di distribuzione dei valori bollati al 1 luglio 1948, risultante dallo unito prospetto allegato B, comprendente le retribuzioni spettanti al personale dell'Istituto ritenuto necessario per il disimpegno del servizio medesimo, nonche' il costo dei trasporti, delle assicurazioni, delle spese postali e di cancelleria e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso. Alla fine di ogni anno solare, e' consentita, tanto a favore dell'Istituto, quanto a favore del Ministero delle finanze la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 10 in relazione alle variazioni in piu' o in meno che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale calcolato alla data del 1 luglio 1948, nonche' all'importo totale dei prelievi dei valori bollati effettuati dall'Istituto durante ciascun anno rispetto all'importo dei prelievi calcolati alla data del 1 luglio 1948 in L. 210.000.000. La prima revisione potra' essere consentita alla data del 31 dicembre 1950 in rapporto al costo del servizio calcolato al 1 luglio 1948 ed all'importo presuntivo dei prelievi risultanti dal precitato allegato B. L'accertamento del costo del servizio previsto dal comma precedenti verra' operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine. Non si procedera' a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5%. Alla revisione delle aliquote di provvigione si provvedera' con decreto del Ministro per le finanze.

Testo vigente dal 22 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;154~art11 · fonte del testo