L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 20 ed il 5 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dalle medesime effettuata. Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Sassari o di Cagliari. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza. Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 20 ed entro il giorno 5 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza o rappresentanza, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 22 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;154~art7 · fonte del testo