Art. 12 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11, e' stato tenuto conto del servizio di distribuzione dei valori bollati al 1 gennaio 1948 risultante dall'unito prospetto allegato B, comprendente le retribuzioni spettanti al personale dell'istituto federale ritenuto necessario per il disimpegno del servizio, il costo dei trasporti, delle assicurazioni e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso. Alla fine di ogni anno solare e' consentita tanto a favore dell'Istituto quanto a favore del Ministero delle finanze la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 11 in relazione alle variazioni in piu' o in meno che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale effettivo calcolato alla data del 1 gennaio 1948, nonche' all'importo totale dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto durante ciascun anno rispetto all'importo dei prelievi calcolati per l'anno 1948 in lire 1.800 milioni. L'accertamento del costo del servizio previsto dai comma precedenti verra' operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine. Non si procedera' a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5%. Alla revisione delle aliquote di provvigione si provvedera' con decreto del Ministro per le finanze.
Testo vigente dal 22 febbraio 1952
