Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto la seguente provvigione: lire 3,75% lino ad un importo di L. 250.000.000; lire 3,25% sull'importo eccedente i 250.000.000. Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto di credito agrario per la Sardegna ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione del valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto e' convenuto col successivo art. 11.

Testo vigente dal 22 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;154~art10 · fonte del testo