La presente convenzione ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge che l'approva ed ha durata, fino al 31 dicembre 1950. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per il successivo triennio. Per il periodo di un semestre, a decorrere dal giorno in cui entrera' in vigore la presente convenzione, gli Uffici del registro continueranno ad effettuare, come si pratica attualmente, la distribuzione di tutti i valori bollati contemporaneamente alla distribuzione effettuata dall'Istituto per mezzo delle proprie dipendenze.

Testo vigente dal 22 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;154~art16 · fonte del testo