L'Amministrazione consente la cessione in uso gratuito all'istituto di credito agrario per la Sardegna degli armadi di sicurezza, attualmente in dotazione presso gli Uffici del registro della Sardegna, che, a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si renderanno disponibili. La detta cessione dovra' avvenire mediante compilazione, da parte dell'Ufficio del registro cedente, di apposito verbale di consegna in quadruplice esemplare descrittivo degli armadi ceduti. Alla scadenza della convenzione o delle eventuali successive proroghe, l'Istituto dovra' restituire, in buone condizioni d'uso, gli armadi stessi, o, in mancanza, corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della, cessazione del servizio. Il ritiro dei suddetti armadi e la loro riconsegna deve avvenire a cura e spese dell'Istituto.

Testo vigente dal 22 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;154~art15 · fonte del testo