La presente convenzione ha effetto dal 1 gennaio 1948 ed ha la durata di tre anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte, almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un altro triennio.

Testo vigente dal 22 febbraio 1952

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  1. 22 febbraio 1952 — oggiin vigoreper 75 anni
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  5. 22 febbraio 1952 — 22 febbraio 1952per 1 giorno
  6. 22 febbraio 1952 — 22 febbraio 1952per 1 giorno
  7. 30 dicembre 1950 — 22 febbraio 1952per un anno
  8. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  9. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  10. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  11. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  12. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950testo originarioper 1 giorno

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

La presente convenzione ha effetto dal 1 gennaio 1948 ed ha la durata di tre anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parteaggiunto: , almeno un semestre prima della scadenza del termine, tolto: si intende aggiunto: s'intende rinnovata per un tolto: successivo aggiunto: altro triennio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art16 · fonte del testo