Art. 16 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
La presente convenzione ha effetto dal 1 gennaio 1948 ed ha la durata di tre anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte, almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un altro triennio.
Testo vigente dal 22 febbraio 1952
